Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

GIUSEPPE DE CARLI - PER L’INFORMAZIONE RELIGIOSA”

Articolo 1: Costituzione 

1. E’ costituita l’Associazione denominata “GIUSEPPE DE CARLI - Per l’informazione religiosa”.

2. Essa è costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

 

Articolo 2: Sede

1. L’Associazione ha sede in Roma, Piazza di Sant'Apollinare, 49 (00186).

 

Articolo 3: Oggetto Sociale 

1. L’Associazione, che non ha fini di lucro, opera per la promozione e diffusione della cultura con particolare riferimento alle attività inerenti l’informazione religiosa, sull’esempio umano e professionale di Giuseppe De Carli, giornalista vaticanista, responsabile della struttura Rai Vaticano, scomparso a Roma il 13 luglio 2010 all’età di 58 anni.

2. L’Associazione si propone di onorare la memoria e mantenere vivo l’insegnamento professionale di Giuseppe De Carli, attraverso manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti e premi, a carattere nazionale e internazionale, per favorire una riflessione e un confronto sui temi inerenti la professione giornalistica e soprattutto l’informazione in ambito religioso, mettendoin atto tutte quelle iniziative ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

3. L’Associazione è apolitica e apartitica.

 

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione 

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 

2. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione ;

b) redditi derivanti dal suo patrimonio ;

c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ;

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote annuali di iscrizione all’Associazione.

4. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. 

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

 

Articolo 5: Soci dell’Associazione

1. L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

  • l’Assemblea degli aderenti all’Associazione
  • il Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Consiglio Direttivo
  • il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Segretario del Consiglio Direttivo

2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 7: Assemblea 

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

e) delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;

f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;

g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante invio per posta elettronica dell’avviso con l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. 

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. In caso di assenza motivata, è ammesso il voto per corrispondenza da far pervenire mediante posta elettronica entro le 24 ore che precedono lo svolgimento dell’assemblea.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

 

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventuno consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.

2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione. 

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;

c) la nomina del Vice-Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;

d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;

e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'Associazione;

f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. 

8. Il Consiglio Direttivo èpresieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice-Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

 

Articolo 9: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

Articolo 10: Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 

Articolo 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell'Associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all’Associazione.

 

Articolo 12: Libri dell’Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 13: Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 14: Avanzi di gestione

1. All'Associazioneèvietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 15: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

 

Articolo 17: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 18: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

 

Roma, 18 dicembre 2011

I Soci fondatori

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